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Prodotti tipici certificati Con i regolamenti 2081/92 e 2082/92 il Consiglio dell’Unione Europea ha definito e regolato le Denominazioni di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Attestazioni di Specificità (AS). Questi marchi presuppongono, a garanzia del consumatore, un sistema di controllo e certificazione, regolato dall’art. 53 della Legge 128/97. DOP - Il marchio DOP è applicato a quei beni per i quali tutto il processo produttivo, compreso l’approvvigionamento della materia prima, avviene in un’area geografica delimitata, di ridotte dimensioni, e nella quale si determina un legame univoco e specifico tra prodotto e territorio, secondo precisi standard. IGP - Il marchio IGP è applicato a quei beni per i quali il legame tra area geografica e standard produttivo può limitarsi ad una sola fase del processo produttivo. AS - L’Attestazione di Specificità o "specialità tradizionale garantita" è riservata a quei beni prodotti secondo una ricetta tipica di una particolare zona geografica, che è stata tramandata nel tempo e la cui specificità deve essere tutelata. I prodotti tipici certificati: Dati tratti dal vademecum "I consigli di Goletta Verde per migliorare l’ambiente e la vacanza". |
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